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La denuncia di inizio attività è una comunicazione attraverso la quale il titolare rende noto all'amministrazione la volontà di realizzare interventi edilizi o edificare quanto è consentito dagli strumenti urbanistici vigenti. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività tutte le tipologie di interventi edilizi.
Presentazione
La denuncia di inizio attività deve essere presentata su apposito modulo (scaricabile nella pagina servizi al cittadino) predisposto dall'ufficio tecnico comunale e completa di tutti gli elaborati previsti dall'elenco allegato alla richiesta stessa.
Contestualmente alla presentazione della DIA, con il nominativo dell`impresa esecutrice, dovranno essere allegati:
• il certificato di regolarità contributiva (INPS, INAIL, CAPE).
All'atto della presentazione della richiesta si dovranno versare i diritti di segreteria quantificati per ogni pratica in € 60,00 versati presso la posta con apposito bollettino (c/c 10530251 intestato a Comune di Ghedi tasse concessioni comunali servizio tesoreria causale diritti di segreteria art. 10 legge 68/1993).
Istruttoria
Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, e verifica la completezza della documentazione allegata.
Entro il termine indicato, lo stesso responsabile, riscontrata l'assenza di documenti o la non conformità allo strumento urbanistico, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.
Il titolare della denuncia potrà quindi ripresentare la pratica ovvero provvedere a modificare od integrare la denuncia stessa, rendendola conforme alla normativa.
Il termine di 30 giorni riprenderà a decorrere dalla data di presentazione delle integrazioni.
Ritiro
La denuncia di inizio attività non prevede il rilascio di alcun provvedimento da parte dall'ufficio tecnico comunale.
Prima dell'inizio dei lavori è però necessario che il titolare provveda a ritirare una copia della denuncia stessa, debitamente vistata dall'ufficio tecnico.
Nel caso in cui si tratti di una denuncia di inizio attività soggetta al versamento del contributo di costruzione, si dovrà ritirare la notifica dell'avviso per il versamento degli oneri che variano a seconda della natura dell'opera.
Dopo aver effettuato il versamento del contributo di costruzione, si potrà procedere al ritiro della copia della denuncia presso l'ufficio tecnico, presentando copia della ricevuta.
Efficacia temporale della DIA
Dopo il ritiro della copia vistata della denuncia di inizio attività sarà possibile dare inizio ai lavori, dandone comunicazione all'ufficio tecnico e previa la presentazione, dove siano previsti, della relazione tecnica prevista dagli articoli 122 e seguenti del Testo Unico per l'edilizia in merito al contenimento energetico (ex legge 10/91) e della denuncia delle opere in cemento armato.
Si rammenta che è obbligatorio dare inizio entro 1 anno dal primo giorno utile per l'avvio dei lavori; il termine entro il quale i lavori devono essere completati è fissato in tre anni dalla data di inizio lavori.
La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata alla presentazione di una nuova denuncia per le opere ancora da eseguire.
Ultimato l`intervento, il progettista od un tecnico abilitato, rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato all`ufficio tecnico, con il quale si attesta la conformità dell`opera al progetto presentato.
Terminati i lavori di finitura dell'intervento, il titolare della DIA è tenuto a presentare la domanda di rilascio del certificato di agibilità, nei casi dove sia prevista.